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venerdì, 22 Novembre, 2024

VIOLENZA DONNE. Francesco Menditto, Valeria Valente, Francesca Ceroni, in prima linea sul fenomeno del contrasto alla violenza sulle donne

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di Giada Giunti

Non ha bisogno di presentazioni il Procuratore Capo della Repubblica Procura di Tivoli che ricordiamo anche per la vicenda del 2019 della giovane ragazza Deborah, la quale ha colpito il padre a morte al culmine di una lite. Il Procuratore Capo ha rubricato il fatto come legittima difesa.
Lo ricordiamo ancora per la stesura del Protocollo di Intesa tra ASL Roma 5, Procura della Repubblica presso Tribunale Tivoli, Ordine Psicologi del Lazio, Consiglio Ordine degli Avvocati di Tivoli e Camera Penale di Tivoli, finalizzato alla realizzazione di un “sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere”.
Un Protocollo che aveva consentito l’anno successivo l’apertura dello “Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere”, primo nel suo genere in tutta Italia, attivato all’interno della Procura di Tivoli.
Abbiamo ascoltato il Procuratore  Menditto ai microfoni del programma Che giorno è di Rai radio 1 e, come sempre, colpisce la sua competenza, l’intelligente modestia, profonda consapevolezza del sistema della violenza sociale e soprattutto con approdi rivolti alla indicazione di soluzioni concrete.
Il procuratore Menditto fa riferimento anche all’importantissimo lavoro che sta svolgendo la Commissione d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato della Repubblica, della quale è presidente la senatrice Valeria Valente.
Ricordiamo della Valente (senatrice del Pd) i numerosi incontri, informazione e proposte formative  sul contrasto alla violenza di genere. Citiamo l’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza per impedire l’utilizzo della PAS (sindrome di alienazione parentale) nei tribunali. Il ministro con risposta del 29 maggio 2020, e pubblicata il 5 maggio 2020, ha confermato quanto la Valente sostiene per contrastare anche la sottrazione dei minori dalle loro madri sulla base di costrutti ascientifici.

Il Ministro Speranza ha così risposto: “Detta “sindrome” non risulta inserita in alcuna delle classificazioni in uso, come la “International classification of diseases” ( ICD 10), o il  “diagnostic and statistical manual of mental disorders” ( DSM 5),  in ragione della sua evidente scientificità dovuta alla mancanza di dati a sostegno. Nonostante la mancanza di evidenze scientifiche nella letteratura medica, la sindrome di alienazione genitoriale continua ancora oggi ad essere utilizzata in ambito giudiziario. Infatti, sono ancora molti casi di bambini affidati ad un genitore sulla base dell’uso improprio della PAS, così come sono molti i casi di bambini inviati alle comunità rieducative. Questo ministero, già nel 2012, ha puntualizzato la non attendibilità della PAS e il rischio dell’uso distorto di tale diagnosi nei casi dei bambini contesi, proprio a fronte del mancato riconoscimento del disturbo in questione sia dalla parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sia da parte di tutta la Comunità scientifica internazionale.
In particolare, nei casi di violazione attribuibili a difetti o abusi di competenza o coscienza medica, il Ministro della salute si attiva tempestivamente ogni qualvolta venga a conoscenza presunte violazioni di norme deontologiche, chiedendo all’ordine professionale di riferimento di effettuare gli opportuni accertamenti e di comunicare al Ministero gli esiti. Anche qualora siano segnalati casi di diagnosi di PAS da parte di medici e psicologi, il Ministero della Salute ha cura di informare con sollecitudine gli ordini professionali di appartenenza, per gli accertamenti sulle eventuali violazioni di norme deontologiche. Rientra nell’ambito delle competenze del Ministro della giustizia intraprendere le adeguate iniziative finalizzate a garantire che, nelle sedi processuali, non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie evidenze scientifiche, tanto più pericolose, poiché aventi ad oggetto decisioni in materia di minori”.

 

CONTINUA

 

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