Il biotestamento è diventato legge con l’approvazione a maggioranza del Senato. Le proteste, le obiezioni ma anche i numerosi assensi si sono fatti sentire ben presto. Al fine di offrire maggiore chiarezza, in cosa consiste questa nuova legge?
Prima parte della legge (art. 1)
Essa esplicita che il paziente può in maniera autonoma decidere a riguardo delle proprie cure quand’egli è cosciente, quindi capace di intendere e di volere nel momento delle scelte. Unica eccezione per i minorenni, che necessitano comunque del consenso in forma scritta o digitale del genitore o di chi ne fa le veci. In ogni momento della terapia, il paziente può cambiare idea sulle decisioni prese in precedenza seguendo le condizioni precedentemente espresse.
Seconda parte della legge (art. 2 e 3)
Il provvedimento legislativo prosegue approfondendo la tematica della volontà diretta del paziente. Chiunque maggiorenne malato, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, può prendere disposizioni sul proprio trattamento curativo in prima persona, in modo che nessuno possa successivamente prender parola a riguardo, in rappresentanza del paziente stesso. Solo se colui che è in cura decide di porre scelte importanti future nelle mani di qualcun altro, allora è possibile la nomina del cosiddetto fiduciario. Il dovere del medico è di sottostare a queste convenzioni, in eccezione del caso egli possa trovare un possibile miglioramento nella salute del paziente in corso d’opera della terapia.
Terza parte della legge
L’ultima parte si basa sulla pratica concreta di come realizzare il biotestamento. Esso è valido solo se in forma scritta di fronte a testimoni fisici oltre che alla necessaria presenza di almeno un medico e di un pubblico ufficiale.
Su cosa si basa il dibattito insorto dall’approvazione della norma giuridica? Si rifà per lo più sulla problematica della nutrizione e idratazione artificiale. Gli schieramenti importanti sono principalmente due: da una parte le società scientifiche, che sottolineano il bisogno terapeutico dei nutrimenti maggiormente adatti per il paziente come atto esclusiva mente medico, d’altra parte i cattolici più radicalizzati, che sostengono questo tipo di scelta come un sostegno assolutamente non arrestabile, nemmeno su presa di decisione del dottore stesso.
A pochi giorni dalla pubblicazione della legge sono stati presentati quasi duecento emendamenti, la maggior parte dei quali si rifà alla discussione sull’artificialità del sostegno alimentare come terapia o meno da lasciare alla scelta del malato. Sono state proposte possibili combinazioni, a breve si spera una delucidazione sull’argomento.
Sofia Airoldi