(Public Policy) - Roma, 23 ott - In particolare, "ai sensi dell'articolo 290, primo comma, della Convenzione per il diritto del mare, le parti possono chiedere, nelle more della determinazione del caso, la concessione di misure provvisorie a tutela dei rispettivi diritti, qualora questi siano pregiudicati dalla durata della controversia. L'Italia ritiene, tra l'altro, che il perdurante stato di privazione della libertà personale dei fucilieri Latorre e Girone pregiudichi il diritto italiano all'esercizio della giurisdizione esclusiva sulla controversia, all'immunità funzionale dei militari in servizio e che arrechi, altresì, pregiudizio ad altri diritti, individuali e statali, interessati dalla controversia". Alfano ha concluso: "Al momento in cui il tribunale arbitrale sarà pienamente operativo, l'Italia, come peraltro già annunciato, si avvarrà di tutti gli strumenti previsti dal diritto internazionale per consentire il rientro in Italia del fuciliere di marina Salvatore Girone".