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giovedì, 19 Dicembre, 2024

L'Accademia Auge presenta CORSI ON LINE ACCREDITATI PER AVVOCATI

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A seguire l’impatto COVID19 non poche e irrilevanti conseguenze hanno funestato la nostra società già precedentemente debilitata da un equilibrio socio-economico incerto e precario: il problema o più precisamente l’interrogativo che in molti si pongono è come interagire con le difficoltà emerse, per arginarle e ripristinare il giusto equilibrio tra le componenti che mantengono in vita la società. La formazione giuridica, per fortuna, ha reagito prontamente e difatti non si è mai arrestata

L’Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei in collaborazione con le principali università internazionali presenta :

Pacchetto corsi FULL  con accesso illimitato fino al 31/12/2020 in promozione speciale a soli € 50,00 PER 35 Cfu.

Il CNF chiarisce alcuni punti della delibera n. 168 del 20 marzo 2020 inerente la formazione continua 2020:

Nell’ anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;

I crediti formativi acquisiti nell’ anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

L’anno 2020- si specifica- considerata l’eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, è un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo.

Stante l’eccezionalità del periodo e l’obbligo di tenere il distanziamento sociale per non favorire la diffusione del contagio da Covid-19, per il 2020 non vige il limite di cui al sesto comma dell’art. 12 del cit. Reg. che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con  Formazione a distanza.

I crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori per il 2020, anche se conseguiti in modalità FAD, posso essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023) o al triennio precedente (2017-2019) se il suo Ordine ha concesso proroga.

La legge sull’ordinamento professionale forense ha sancito l’obbligo della formazione continua, ed il regolamento del Cnf del 16 luglio 2014 ne ha disciplinato le modalità di attuazione. L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti, dell’amministrazione della giustizia e della collettività.

A seguire l’impatto COVID19 non poche e irrilevanti conseguenze hanno funestato la nostra società già precedentemente debilitata da un equilibrio socio-economico incerto e precario: il problema o più precisamente l’interrogativo che in molti si pongono è come interagire con le difficoltà emerse, per arginarle e ripristinare il giusto equilibrio tra le componenti che mantengono in vita la società. La formazione giuridica, per fortuna, ha reagito prontamente e difatti non si è mai arrestata

L’Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei in collaborazione con le principali università internazionali presenta :

Pacchetto corsi FULL  con accesso illimitato fino al 31/12/2020 in promozione speciale a soli € 50,00 PER 35 Cfu.

Il CNF chiarisce alcuni punti della delibera n. 168 del 20 marzo 2020 inerente la formazione continua 2020:

Nell’ anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;

I crediti formativi acquisiti nell’ anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

L’anno 2020- si specifica- considerata l’eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, è un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo.

Stante l’eccezionalità del periodo e l’obbligo di tenere il distanziamento sociale per non favorire la diffusione del contagio da Covid-19, per il 2020 non vige il limite di cui al sesto comma dell’art. 12 del cit. Reg. che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con  Formazione a distanza.

I crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori per il 2020, anche se conseguiti in modalità FAD, posso essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023) o al triennio precedente (2017-2019) se il suo Ordine ha concesso proroga.

La legge sull’ordinamento professionale forense ha sancito l’obbligo della formazione continua, ed il regolamento del Cnf del 16 luglio 2014 ne ha disciplinato le modalità di attuazione. L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti, dell’amministrazione della giustizia e della collettività.

Per maggiori informazioni e per come iscriversi al Corso accedi al sito www.accademiauge.com o invia una mail all’indirizzo info@accademiauge.it 

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