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giovedì, 17 Ottobre, 2024

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE. Depositato il testo in commissione alla Camera

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Premio del 18 per chi arriva a 35% – Il testo base della riforma elettorale prevede, in caso di vittoria al primo turno, un premio di maggioranza del 18% a chi ottiene “almeno il 35% di voti validi del totale nazionale”. Un premio che consente al vincitore di ottenere un totale che non può superare i 340 seggi alla Camera.

In ogni lista tra 3 e 6 candidati – In ogni collegio plurinominale “è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei” e ciascuna lista non può essere formata da un numero di candidati superiore ai seggi assegnati. Lo stabilisce la bozza che prevede come sulla scheda ci siano il simbolo di lista, insieme a nome e cognome dei candidati. 

No apparentamenti al ballottaggio – In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio, non sono consentiti ulteriori apparentamenti tra liste o coalizione di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo. 

A chi vince il ballottaggio 327 seggi – “Alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi”. I restanti 290 seggi vengono ripartiti proporzionalmente “tra le altre coalizioni di liste e singole liste”. Questa la proposta nel disegno di legge che dispone dunque che al ballottaggio si vinca un numero di seggi minore di quelli in palio per una vittoria al primo turno (fino a 340). 

Soglie di sbarramento al 5%, 8% e 12% – Sono 3 le soglie di sbarramento previste: le coalizioni dovranno superare la soglia del 12 per cento ma è prevista anche una soglia interna del 5 per cento per ogni singolo partito; chi corre da solo deve invece raggiungere l’8%. 

Obbligo di quote rosa –
 “A pena di inammissibilità nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all’unità inferiore e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere”. E’ quanto prevede il testo base sulla riforma elettorale presentato in commissione.

La Critica

 

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