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sabato, 16 Novembre, 2024

LA LIBERTÀ PERSONALE È COSTITUZIONALMENTE COMPRIMIBILE?

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di Alessandro Giugni

Il 23 febbraio 2020, l’acronimo DPCM occupa per la prima volta le prime pagine di tutti i quotidiani italiani: la scoperta del “paziente 1” porta l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dichiarare zona rossa 11 comuni del Nord Italia. Pochi giorni dopo, viene annunciato il lockdown nazionale: le città vengono serrate e ai cittadini viene fatto divieto di uscire di casa se non per comprovate esigenze da indicare nella ormai celebre autocertificazione. Alcuni noti giuristi manifestano fin da subito perplessità circa il ricorso al DPCM, ma l’eccezionalità della situazione sembrano giustificare i mezzi.

A un anno di distanza, il 4 febbraio 2021, diviene irrevocabile, essendo scaduti i termini per la presentazione di opposizione in appello, la sentenza n.54 del 27.01.2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, sentenza con la quale viene prosciolta una coppia rea di aver attestato il falso in un’autocertificazione esibita ai carabinieri durante un controllo avvenuto nel primo lockdown.

La rilevanza di questo provvedimento, però, non è da ravvisarsi primariamente nel suo costituire un precedente di particolare importanza in relazione a tutte le sanzioni che sono state comminate ai cittadini a fronte della violazione del divieto di spostamento ingiustificato, bensì deve essere individuata nelle motivazioni addotte dal Giudice. Ai sensi dell’art.13 Cost. le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo «per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Essendo il DPCM una fonte regolamentare di rango secondario, esso non risulta idoneo a comprimere la suddetta libertà personale.

Il Governo Draghi ha recentemente optato per il ricorso al Decreto Legge (n.30 del 13 marzo 2021) per limitare gli spostamenti dei cittadini dal 15 marzo al 6 aprile. Ma il DL supera le criticità del DPCM? La risposta è negativa per due ragioni: in primis perché il secondo corollario dell’art.13 Cost. precisa che neppure tramite una legge potrebbe essere disposto l’obbligo di permanenza domiciliare nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini; in secundis, in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n.68/1964, ha affermato che le limitazioni alla libertà di circolazione devono essere circoscritte a luoghi specifici, configurandosi una illegittima limitazione della libertà personale laddove il divieto di spostamento sia esteso a tutto il territorio della Repubblica.

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