Nel suo libro”Le misure di prevenzione patrimoniale diverse dalla confisca”(ADR MED Editore) Lei definisce il sistema delle misura di prevenzione “un campo minato”: questa affermazione, precisamente, che significato ha?
“Il sistema delle misure di prevenzione è un meccanismo complesso e talvolta poco esplorato; si può definire a macchia di leopardo ovvero una parte degli istituti è completa e ben esplicata mentre la restante parte finisce per rappresentare un terreno legislativamente poco fertile.”
Le misure di prevenzione patrimoniale quali rimedio o meglio “strumento privilegiato” per sopperire la mancata efficienza del processo penale: mi faccia un esempio
“Dunque all’ interno del volume la premessa che introduce il ricorso alle misure di prevenzione patrimoniali mette in evidenza come la materia è caratterizzata da un importante limite probatorio, con l’obiettivo legittimo di perseguire il crimine senza però offrire lo stesso livello di garanzie contenute nel codice di procedura penale . Attualmente ,difatti, il sistema delle misure di prevenzione finisce per bypassare le regole scandite dal sistema ordinario. In poche parole il meccanismo delle misure in questione consente di perseguire la criminalità organizzata limitando la garanzia del soggetto destinatario della misura e di conseguenza anche delle garanzie difensive”
In quali casi si può e si deve impedire che l’attività svolta dall’impresa venga intralciata da infiltrazione mafiosa?
“La prevenzione patrimoniale rappresenta il ramo del più vasto campo del testo unico Antimafia che recentemente è stato modificato con la Riforma Orlando: la riforma del 2017 ha introdotto un istituto utilissimo che ha lo scopo di “bonificare” un’impresa considerata occasionalmente infiltrata o condizionata dall’agire mafioso: attraverso l’istituto “controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende” il Legislatore, mediante la nomina di un tutor, consente che l’azienda venga sottoposta ad una sorta di “vigilanza prescrittiva”. Tale intervento può produrre, nel rispetto delle prescrizioni che il tribunale Misure di Prevenzione impone, degli auspicati effetti sananti dai tentativi di condizionamento o infiltrazione della criminalità organizzata. Mediante l’applicazione di questi termini il Tribunale verifica se l’azienda può essere risanata e dunque può continuare la sua attività all’interno del mercato libero, grazie all’intervento del tutor che provvede ad un percorso riabilitativo con conseguente riammissione alle cd. “white list”. Il controllo giudiziario dell’impresa, pur essendo un istituto di prevenzione, rappresenta l’occasione per uscire dal giogo della criminalità organizzata attraverso l’aiuto che lo Stato predispone. Questo meccanismo accompagna l’impresa verso un percorso riabilitativo, sempre che il condizionamento da parte delle organizzazioni criminali sia “occasionale” e non continuativa.“
Questo istituto preventivo può essere considerato più vantaggioso rispetto alla confisca?
“Nella confisca, misura definitiva, il bene azienda deve essere sottratto al panorama imprenditoriale, perché ritenuto di provenienza illecita, come se venisse “espropriato”. Ne consegue la piena acquisizione della disponibilità da parte dello Stato(che lo amministra attraverso l’Agenzia Nazionale dei Beni confiscati), mentre con il controllo giudiziario , a differenza della confisca in cui è previsto che l’amministratore si sostituisca all’imprenditore nelle scelte imprenditoriali, lo Stato confida ancora nella possibilità che l’impresa possa essere “salvata”, tanto da non sottrarla al potere gestorio del suo titolare. La nomina del controllore o tutor, ha lo scopo di verificare se vi siano o meno i margini di reinserimenti nel “tessuto lecito”, con l’effetto immediato di sospendere gli effetti della interdittiva antimafia prefettizia. “