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sabato, 16 Novembre, 2024

I PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL GREEN PASS PER LA MOBILITÀ INTERREGIONALE

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di Alessandro Giugni

Con il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 il Governo Draghi ha fissato i criteri per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e le nuove regole, in vigore fino al 31 luglio 2021, relative alla mobilità interregionale.

Suddetto Decreto dispone il ripristino delle zone gialle e la rinnovata possibilità per i cittadini di valicare i confini regionali. A tal proposito, però, molte sono le novità. È stato previsto che gli spostamenti tra regioni gialle non saranno in alcun modo limitati, mentre quelli da o verso regioni arancioni o rosse saranno assoggettati ad alcune pesanti limitazioni. Il cittadino che vorrà compiere uno degli spostamenti da ultimo descritti dovrà essere in possesso del cosiddetto “green pass regionale”, l’ottenimento del quale sarà subordinato a tre distinte condizioni: dimostrare l’avvenuta vaccinazione con due dosi, provare l’avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti o esibire l’esito negativo di un tampone effettuato non oltre le 48 ore precedenti lo spostamento. Il green pass verrà rilasciato inizialmente in formato cartaceo e solo nei prossimi mesi verrà reso disponibile anche in versione digitale (tale scelta appare già di per sé incomprensibile e illogica, considerando la possibilità di incorporare nel chip della tessera sanitaria suddette informazioni).

La scelta operata dall’attuale Governo confligge evidentemente con alcuni principi cardini della nostra Carta Costituzionale.

In primis, la subordinazione della libera circolazione del cittadino al possesso del green pass contrasta con il dettato dell’art. 3 Cost., secondo il quale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Appare evidente come un requisito quale quello recentemente introdotto generi una discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati, tra guariti e non contagiati.

In secundis, suddetta scelta confligge con l’art. 120 Cost., secondo il quale le Regioni non possono “adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni”. Essendo, altresì, prevista al secondo comma la possibilità per il Governo di sostituirsi a organi delle Regioni “nel caso di […] pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica”, risulta evidente come il divieto sancito dall’articolo in questione operi anche nei confronti del Governo laddove esso sia chiamato a sostituirsi alle Regioni nel processo decisionale.

 

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