di Francesco Della Corte
Dopo le infrazioni comunitarie in materia di ambiente, di mobilità e trasporti e mercato interno intraprese dall’Unione Europea nei nostri confronti, considerando che l’Italia è uno dei paesi europei con il maggior numero di procedure pendenti per violazione proprio al diritto dell’Unione, presto il nostro Paese potrà vedersi aggiungere un’altra infrazione, ossia quella relativa alle concessioni balneari, questione ancora irrisolta e riportata alla ribalta mediatica e politica, dal recente dibattito sul Recovery.
Questione esplosa qualche anno fa, nel 2006, quando fu emessa la Direttiva Bolkestein, che prese il nome dall’allora Commissario Europeo per la concorrenza, Frits Bolkestein. In nome di un libero mercato previde l’obbligatorietà delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni delle spiagge, siano esse di mare che di lago, prevedendo tra l’altro anche il divieto di rinnovo automatico delle stesse, così come di sovente avviene in Italia da molti anni, generando a suo dire un regime quasi monopolistico.
Lo scorso dicembre, l’Italia è stata formalmente messa in mora. La Commissione Europea, in merito al rilascio delle concessioni balneari ed all’utilizzo del demanio marittimo, a seguito sia delle ultime normative interne – come ad esempio la Legge n. 145 del 2018 -, che ope legis, ha prorogato fino al 31.12.2033 tutte le concessioni vigenti alla data del 01.01.2019.
Entrambe di fatto in contrasto con l’orientamento dell’Unione: nel 2016, la Corte di Giustizia Europea (con la sentenza n. 14 del 2016), ha voluto espressamente evidenziare che le proroghe automatiche, in materia di concessioni balneari, di cui si è avvalsa negli anni l’Italia, siano tangibilmente non solo incompatibili da un punto di vista giuridico, ma addirittura in palese contrasto, sia con l’intenzione del Legislatore Europeo che della stessa C.G.U.E. Con questa sentenza, è convinta di poter restituire certezza giuridica ad un settore, come quello balneare, che a causa di scontati automatismi autorizzatori, possa scoraggiare i potenziali investitori.
La diatriba innescata tra il nostro Paese e l’Unione Europea però, non è solo di natura giuridico/giurisprudenziale, addirittura per certi versi sembrerebbero essere messi in dubbi anche i capisaldi delle fonti del diritto. Infatti oltre alle tante sentenze che i tribunali amministrativi regionali hanno emesso, visto il proliferarsi del contenzioso in materia, da citare il caso di specie la n. 1321 del 2020, emessa dal TAR Puglia. Senz’altro una delle più pregnanti, con la quale l’Organo Giudicante Amministrativo italiano, ha voluto ribadire la natura vincolante della norma nazionale, facendo così un richiamo evidente alla proroga prevista dalla L. 145/2018, a cui si devono attenere, appunto, i soggetti preposti e legittimati in materia di concessioni.
I comuni, a cui è stata delegata la concessione, dopo aver tolto questo potere alle regioni, hanno la gestione di tutte le attività amministrative connesse alle concessioni sopra richiamate.
Lapalissianamente, sembrerebbe che la costante giurisprudenza nazionale, consolidatasi, confermi l’orientamento che considera la Direttiva Bolkestein, come non esecutiva, e quindi non direttamente applicabile all’interno dello Stato italiano, legittimando in tal modo la proroga sopra descritta.
Infine quel che interessa ora, in un periodo in cui l’intera economia mondiale è allo stremo, è senz’altro la salvaguardia dei circa 400 mila posti di lavoro dell’intero indotto turistico-balneare e gettare le basi per una sostanziale e radicale riforma dell’intera materia delle concessioni. Necessaria una direzione di una più ampia apertura concorrenziale, evitando così potenziali ed antieconomici monopoli, ma ciò dovrà avvenire in modo graduale e soprattutto in sintonia con le politiche di Bruxelles, e nelle more, salvaguardare sia i lavoratori che le proroghe poste in essere in modo che si possa superare questo difficile momento con maggior serenità ed ottimismo.