di Cristina Florenzano
Art. 9 Cost. “La Repubblica […] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”
Questa formalmente la modifica dell’art. 9 della Costituzione. Sostanzialmente, la tutela degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali diventa una missione di tutte le pubbliche amministrazioni che dovranno provvedervi esattamente come si tutela la salute, la parità di genere, la libertà e i nostri beni storico-monumentali.
Tutta la normativa di tutela ecologica del territorio emanata a partire dagli anni ’70, da oggi non è più ridotta alla sola sfera legale, dei controlli od auto-organizzativa, bensì l’ambiente vive nel set di valori che le organizzazioni pubbliche e private hanno fatto proprie, non più solo una posta di spesa nei budget aziendali, non più oneri e controlli aggiuntivi per il pubblico impiego. Uno sconvolgimento che richiede competenze specifiche in tutta la PA per comprendere rischi e opportunità poiché nelle attività umane assume principio fondamentale la tutela dell’ambiente da parte dello Stato e la destinazione di questo al servizio dell’ecosistema e della biodiversità.
Ci sono voluti molti anni e diverse legislature per arrivare a questo risultato. Per decenni hanno dominato scempi ambientali e incuria, mentre interessi economici e disinteresse verso il pianeta (ma anche verso i beni culturali e ambientali) hanno preso il sopravvento.
Questa tendenza si è invertita man mano che sono sorti una maggiore sensibilità dei cittadini verso l’ambiente e un interesse per l’arte non solo come bene in sé, ma anche come elemento fondamentale dell’identità culturale e delle radici di un popolo, e finanche del turismo. È iniziato allora l’abbattimento dei cosiddetti ecomostri, ossia costruzioni – spesso abusive – che deturpano il paesaggio, e la valorizzazione delle ricchezze artistiche italiane.
Quando si parla di paesaggio, però, non si intende solo un particolare ambiente caratterizzato da un eccezionale grado di bellezza, ma l’ambiente in cui l’uomo vive e lavora – biodiversità ed ecosistema. Già nella sentenza n. 641/1987, la Corte Costituzionale si pronunciava con queste parole: L’ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto.